L’obbligo di “repechage” del lavoratore licenziato si estende anche alle mansioni inferiori

Con sentenza n. 22798 del 9 novembre 2016 la Suprema Corte, nel pronunciarsi sulla legittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo conseguente alla soppressione del posto di lavoro a seguito di riorganizzazione aziendale, ha stabilito che l’obbligo di “repechage” deve estendersi anche alle mansioni inferiori a quelle possedute dal lavoratore licenziato.

La sentenza in commento, dopo aver riscostruito l’evoluzione giurisprudenziale della Suprema Corte in tema di obbligo di “repechage”, e dopo aver dato atto della perdurante crisi del mercato del lavoro, ha stabilito che l’obbligo di “repechage” deve essere maggiormente orientato verso la salvaguardia del diritto del lavoratore alla conservazione del posto, piuttosto che alla tutela della professionalità acquisita. La sentenza è in linea con l’articolo 2103 c.c. (come novellato dal D.Lgs. 81/2015) in base al quale, in presenza di determinati presupposti, il datore di lavoro, oltre alla facoltà di modifica unilaterale delle mansioni a condizione che le nuove siano riconducibili allo stesso livello di inquadramento e categoria legale, può addirittura assegnare al lavoratore mansioni appartenenti ad un livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale.