Onere probatorio e requisito dimensionale

Pronunciandosi sulle modalità di adempimento dell’onere probatorio in merito al requisito dimensionale dell’azienda datrice di lavoro, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13945 del 16.6.2006, ha deciso, rifacendosi a quanto già precisato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 141 del 10.1.2006, che spetta al datore di lavoro (non importa se attore o se convenuto in giudizio) provare l’inesistenza del requisito occupazionale e, con essa, l’impedimento all’applicazione dell’art. 18 della L. n. 300/1970.