Nullità dell’apposizione di termine nel contratto di lavoro

Con due sentenze di identico contenuto n. 53 e 57 del 10 gennaio 2007 il Tribunale di Milano ha confermato il proprio orientamento in materia di termine apposto al contratto di lavoro “per ragioni di carattere sostitutivo”.
Il Giudice milanese, infatti, pur ribadendo la non necessità dell’indicazione nominativa del lavoratore sostituito ha confermato la necessità della prova concreta del nesso causale che lega l’assunzione del lavoratore a termine con l’assenza dei singoli dipendenti da sostituire.
In tale contesto il Tribunale ha, altresì, precisato che, al fine di determinare il periodo di assunzione, la società, intenzionata a servirsi del contratto a termine, è tenuta ad effettuare un esame “prognostico” circa il perdurare della necessità sostitutiva che deve essere eccezionale rispetto al fisiologico bisogno di assunzione precisando che “le ragioni speciali che giustificano l’apposizione di un termine di durata del contratto di lavoro devono sussistere al momento della stipulazione del contratto e perdurare, secondo un giudizio prognostico, fino alla scadenza prevista del termine. Tali ragioni devono essere esplicitate in un atto avente forma scritta che consenta sia al lavoratore che, eventualmente, al giudice il controllo e la sussistenza sia delle condizioni speciali che del nesso di causalità con riferimento all’effettiva situazione invocata”.