NASpI: Accesso alla prestazione in caso di liquidazione giudiziale

L’INPS, con circolare n. 21 del 10 febbraio 2023, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alle ulteriori ipotesi di accesso alla NASpI in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni per giusta causa, recesso del curatore o risoluzione di diritto durante la procedura di liquidazione giudiziale introdotte dal Codice della crisi e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. n.14/2019 e ss.mm., le cui disposizioni sono entrate in vigore con decorrenza dal 15 luglio 2022.
Ai sensi dell’art. 189, c. 1, D.Lgs. n. 14/2019, i rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso.
Le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione si intendono rassegnate per giusta causa con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, così come previsto dall’art. 189, c. 5, D.Lgs. n. 14/2019.
L’INPS, con la circolare in commento, ha precisato che le dimissioni per giusta causa rassegnate dal lavoratore hanno decorrenza con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, quindi, con decorrenza retroattiva rispetto alla data in cui le stesse vengono rassegnate.
L’Istituto previdenziale ha, altresì, chiarito che, al fine di dare corretta attuazione agli artt. 189 e 190 del D.lgs n. 14/2019, per quanto concerne il termine di 68 giorni entro cui deve essere presentata la domanda di NASpI, questo decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro. La medesima decorrenza è prevista anche per le altre due fattispecie del recesso del curatore e della risoluzione di diritto.
Per quanto concerne, infine, la decorrenza della prestazione NASpI, l’INPS ha precisato che la prestazione decorre dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno oppure dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la medesima sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno.