L’intermediazione di manodopera dopo l’emanazione del D.Lgs. n. 276/2003

Cass. Pen. 21 novembre 2005, n. 41698
La Suprema Corte ha ribadito che “la fattispecie di illecita mediazione nella fornitura di manodopera punita dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, è stata solo parzialmente abrogata dalla fattispecie di esercizio abusivo della intermediazione di cui all’art. 18, comma primo, secondo e terzo periodo, D.Lgs. n. 276/2003”.
Ha, inoltre, chiarito, con riferimento al rapporto tra contratto di appalto e somministrazione di lavoro, che “ogni volta che un imprenditore utilizzi prestazioni di lavoratori forniti da altri, assumendosi però l’organizzazione di mezzi, la direzione dei lavori e il rischio di impresa, si concretizza una somministrazione di manodopera, che resta vietata e penalmente sanzionata se priva dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla nuova legge”.