Comunicazione in tema di superamento dell’orario settimanale di lavoro

In risposta ad un interpello, Il Ministero del lavoro, in data 23.2.2006, ha chiarito che, in presenza di un accordo sindacale che stabilisce un periodo di riferimento di 12 mesi ai fini del calcolo dell’orario massimo settimanale, la comunicazione delle settimane e del numero di lavoratori per cui è stato registrato il superamento delle 48 settimanali (art. 4, D.Lgs. n. 66/2003), può, per ragioni di congruità temporale, essere inviata alla fine dell’anno in corso, anche quando non sia ancora decorso, rispetto alla data infrannuale di stipula del pertinente accordo collettivo, un periodo di dodici mesi. Sarà, comunque, a tal fine necessario che le parti collettive provvedano ad integrare debitamente le relative previsioni negoziali.