La Suprema Corte, con sentenza n. 4865 dell’11 marzo 2016, nel dichiarare l’illegittimità del licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto per malattia, ha affermato che l’invito, rivolto dal datore di lavoro al lavoratore in coincidenza o successivamente alla scadenza del suddetto periodo, di sottoporsi a visita medica d’idoneità al lavoro, vale come rinuncia al licenziamento per superamento del periodo di comporto.
Secondo i Giudici di legittimità, nella fattispecie, la Società, avendo comunicato al lavoratore la propria volontà di riammetterlo in servizio dopo la sospensione del rapporto per malattia, alla sola ed unica condizione dell’esito positivo della visita medica, ha espresso la volontà di rinunciare alla facoltà di esercitare il proprio potere di recedere per superamento del periodo di comporto.