Licenziamento orale se non viene data prova della effettiva ricezione del recesso a mezzo posta elettronica

Con sentenza n. 24815 del 25 settembre 2018, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato via email ad una lavoratrice, qualificandolo come orale, poiché la società datrice, in sede di costituzione in giudizio, aveva depositato copia di una comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo della dipendente, ma senza contestualmente provare per tabulas, né che a quest’ultima fosse effettivamente allegata la lettera di recesso, né il ricevimento della medesima, non avendo allegato in giudizio la ricevuta di consegna telematica della email all’indirizzo della dipendente.