Licenziamento ed acquiescenza del lavoratore per fatti concludenti

La Suprema Corte con la sentenza n. 17966 del 9 agosto 2006, ha statuito che, il lungo periodo di tempo trascorso senza alcuna attivazione da parte del lavoratore, unitamente ad atti non equivoci dallo stesso compiuti che abbiano lasciato desumere il suo disinteresse alla conservazione del posto di lavoro, possano configurare la risoluzione del rapporto per acquiescenza. In particolare, gli atti non equivoci del lavoratore erano consistiti nell’accettare il T.F.R. con rilascio di relativa quietanza, nel restare inattivo per circa quattro anni, e nell’aver ricevuto pacificamente per tre anni consecutivi, le integrazioni economiche alla mobilità erogate dalla Società a seguito dell’intervenuto accordo sindacale.