Legittimità del licenziamento e pausa pranzo

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21628 del 22 agosto 2019, ha affermato la legittimità del licenziamento del dipendente che, prolungando la pausa pranzo oltre i termini consentiti, lasci scoperto il servizio.
Nel caso di specie, un postino era stato licenziato per giusta causa per essersi trattenuto in due occasioni insieme ad altri colleghi ben oltre l’orario di pranzo previsto, lasciando incustodita la posta assegnatagli e il mezzo in dotazione, senza aver peraltro completato il suo lavoro.
La Suprema Corte ha riconosciuto la particolare gravità del fatto commesso poiché posto in essere assieme ad altri dipendenti e notato dalla collettività. Pertanto, la condotta di chi non si reca a lavoro è omologabile a quella di chi, pur risultando in servizio, non svolge la propria prestazione.