Assegno di ricollocazione per i titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale

L’INPS, con circolare n. 109 del 26 luglio 2019, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine al riconoscimento ed alla erogazione del cd. bonus rioccupazione che viene riconosciuto ai titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) che si rioccupano durante il periodo di erogazione dell’assegno di ricollocazione.
ll suddetto “bonus” è un contributo economico di entità pari al 50 % del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato altrimenti corrisposto al lavoratore se non si fosse rioccupato. Al bonus va aggiunto uno sgravio contributivo nella misura del 50%, degli oneri contributivi complessivi a carico del datore di lavoro, esclusi i premi e i contributi dovuti all’INAIL.
Per il riconoscimento del “bonus” al lavoratore è necessario che quest’ultimo venga assunto da un datore di lavoro che non presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa presso cui era precedentemente impiegato. Il rapporto di lavoro deve essere esclusivamente di tipo subordinato e può essere instaurato, anche in regime di part-time, sia con un contratto a tempo indeterminato che a termine.