Legittimazione ex art. 28 L. n. 300/1970 per i COBAS

La Cassazione, con la sentenza n. 1307/2006, ha negato la legittimazione dell’associazione SLAI COBAS, costituita attraverso un mero collegamento federativo a livello nazionale di diversi sindacati locali, anche di categorie diverse, ad esperire un’azione per la repressione della condotta antisindacale di un’azienda, dal momento che il carattere nazionale, a tal fine richiesto dall’ordinamento, del sindacato che intende utilizzare questo strumento non può essere ricavato semplicemente dalla sua valenza dimensionale, topografica, ma deve essere desunto dall’effettivo ambito di svolgimento dell’azione sindacale. Solo in questo caso, infatti, un’associazione sindacale, trascendendo gli interessi soggettivi dei singoli lavoratori, nonché quelli localistici, dovrebbe, infatti, potersi considerare capace di esprimere gli interessi generali di una o più categorie.