Successione nell’appalto e rilevanza del certificato penale

Con interpello n. 22 del 24 settembre 2015, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in ordine alla corretta applicazione dell’art. 2, D.Lgs. n. 39/2014, recante nuove disposizioni per la lotta contro la pornografia minorile, l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, in relazione al cambio di appalto.

In particolare, l’istante (l’associazione nazionale della ristorazione collettiva) chiedeva se, in base alla normativa sopra citata, il datore di lavoro dovesse richiedere il certificato penale del casellario giudiziario, da cui risultasse l’assenza di condanne per reati relativi alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche nell’ipotesi di cambio di appalto, nella qualità di azienda subentrante obbligata ad assumere il personale dell’impresa uscente.

Il Ministero ha chiarito che, nell’ambito del suddetto passaggio, tenuto conto che il personale in questione risulta impegnato nella medesima attività, spesso senza soluzione di continuità, per coloro che hanno un contatto diretto e regolare con minori, l’impresa subentrante non è tenuta ad alcun adempimento ulteriore, nella misura in cui la stessa abbia acquisito la documentazione di cui all’art. 2 D.Lgs. n. 39/2014 già in possesso del precedente datore di lavoro/appaltatore.