L’INPS, con circolare n. 92 del 4 settembre 2026, su concorde parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla data di inizio della prognosi riportata nel certificato di malattia ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale.
L’Istituto previdenziale nel ribadire che l’evento di malattia ai fini della tutela previdenziale decorre, in via generale, dalla data di redazione del certificato rilasciato dal medico che attesta, sulla base della valutazione clinica effettuata, la sussistenza dello stato di incapacità temporanea al lavoro e, al fine di tutelare i lavoratori in malattia e garantire uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale, ha superato il precedente orientamento applicativo stabilendo che, a decorrere dalla data di pubblicazione della suddetta circolare, la tutela previdenziale della malattia è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico anche nel caso di visita ambulatoriale, purché tale giorno non sia festivo infrasettimanale e non cada di sabato o di domenica, in quanto in tali casi è garantita la continuità assistenziale.
