Art. 1 D.L. 66/2014 – Riduzione cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti e assimilati

L’Agenzia delle Entrate con circolare n. 8/E del 28 aprile 2014, ha fornito chiarimenti in ordine alla riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti ed assimilati prevista dall’art. 1 del D.L. 66/2014, con la finalità di ridurre nell’immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro, riconoscendo un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alla detrazione di lavoro loro spettanti.


L’importo del credito è di 640 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore ad € 24.000,00 mentre in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce sino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari ad € 26.000,00.

I soggetti beneficiari del credito sono innanzitutto i contribuenti il cui reddito complessivo è formato dai redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, del Tuir, e dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di all’art. 50, comma 1, del Tuir.


Il medesimo decreto prevede che, per l’anno 2014, i sostituti d’imposta di cui agli arti 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n.600/1973, riconoscono il credito eventualmente spettante ai sensi dell’art. 13 del T.U.I.R., come modificato dal decreto, “in via automatica e ripartendola fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile”. 


La circolare fornisce chiarimenti altresì sulle modalità di determinazione del credito, gli adempimenti dei sostituti d’imposta e sui contribuenti senza sostituto d’imposta.