La qualità di lavoratore dipendente è incompatibile con quella di presidente del consiglio di amministrazione con conseguente indeducibilità del relativo costo da lavoro dipendente

Con la sentenza n. 36362 del 23 novembre 2021, la Corte di Cassazione ha stabilito che in materia di imposte sui redditi sussiste l’assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa.
La Suprema Corte, infatti, ha chiarito che il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell’ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina, rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché sia riscontrabile l’essenziale ed indefettibile elemento della subordinazione, con conseguente indeducibilità dal reddito della società del relativo costo da lavoro dipendente.