Illegittimo sospendere il professionista sanitario che rifiuti la vaccinazione obbligatoria se può rendere una diversa prestazione senza rischi

Con Ordinanza del 12 dicembre 2021, il Tribunale di Velletri ha dichiarato illegittimo il provvedimento datoriale di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione emesso nei confronti di un collaboratore professionista sanitario – come tale, soggetto all’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 ex art. 4 D.L. 44/2021, convertito in L. 76/2021 come modificato dal D.L. 172/2021 – che tuttavia aveva rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione.
Il Giudice del Lavoro ha così deciso sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’obbligo di vaccino per i professionisti sanitari, stabilito dall’articolo in commento “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”. Stante la “ratio” dichiarata dalla norma, il Tribunale ha ritenuto che, nel caso in cui il lavoratore possa svolgere proficuamente attività lavorative (anche di tipo amministrativo o comunque diverse da quelle svolte in precedenza) secondo modalità che non presentino rischi specifici per la salute pubblica e le per condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni, il datore invece di sospenderlo dovrebbe, al contrario, adibirlo a tali mansioni.