La configurabilità del licenziamento per giusta causa

La Corte di Cassazione, con sentenza del 14 aprile 2016 n. 7419, ha ribadito l’unanime orientamento giurisprudenziale in base al quale, per la sussistenza della giusta causa di licenziamento, è fondamentale una compiuta analisi circa la gravità del fatto contestato e la sua idoneità a ledere il vincolo fiduciario tra il lavoratore ed il datore di lavoro.

Nel caso in esame, il licenziamento “in tronco” era stato adottato in quanto il dipendente si era recato a lavoro in ritardo, adducendo come giustificazione, che la sera precedente era rimasto in servizio sino a tardi.

Ad avviso della Suprema Corte, il Giudice del merito aveva inopinatamente confermato la legittimità del recesso datoriale per il venir meno dell’elemento fiduciario, sulla base della sola circostanza che, la giustificazione addotta dal lavoratore a sostegno del suo ritardo, sarebbe risultata non veritiera.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, nella valutazione della Corte d’appello, era mancato qualsivoglia apprezzamento relativo al grado della colpa e all’elemento intenzionale, così come era assente ogni valutazione in merito alla rilevanza del fatto in relazione al ruolo e alle mansioni del lavoratore.