La cessione del solo personale dipendente può configurare trasferimento di ramo d’azienda

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7121 del 12 aprile 2016, ha ribadito che è configurabile un trasferimento di ramo d’azienda anche quando detta cessione riguardi solamente un gruppo di lavoratori dotati di particolari competenze che siano stabilmente organizzati e coordinati, tali da rendere dei beni e servizi ben individuabili. A parere della Suprema Corte, infatti, il requisito dell’identità dell’entità economica – anche alla luce della giurisprudenza comunitaria – deve essere valutato in relazione al complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l’operazione societaria, tra le quali il tipo di impresa, la riassunzione o meno del personale ad opera del nuovo imprenditore, la somiglianza delle attività esercitate prima e dopo la cessione.

Nel caso di specie, in particolare, la Suprema Corte ha accertato il fenomeno successorio dal momento che un gruppo cospicuo di lavoratori, già dipendenti della società che svolgeva in appalto dei servizi ausiliari presso le strutture sanitarie regionali, era stato riassunto dalla società subentrante nello svolgimento di detti servizi, impiegandoli nelle medesime attività lavorative.