Infungibilità del medico competente (art. 17, co. 2, D.Lgs. n. 626/1994)

Il Ministero del lavoro, in data 23.2.2006, ha precisato, rispondendo ad un interpello, che il medico competente, scelto intuitu personae dal datore di lavoro, non è legittimato, in presenza di circostanze di natura personale (es. malattia o altri impedimenti oggettivi), a farsi sostituire da altri colleghi, specializzati in medicina del lavoro, ai fini dell’espletamento delle proprie funzioni normativamente individuate. Inoltre, rispetto alla possibilità di avvalersi di “collaborazioni con medici specialisti”, viene chiarito che una simile facoltà “si deve ritenere riferita a collaborazioni mirate a particolari condizioni di rischio lavorativo che necessitano di visite o indagini in particolari ambiti specialistici. Anche in questi casi, peraltro, la scelta del medico specialista è attribuita al datore di lavoro, a conferma della natura personale e fiduciaria degli incarichi inerenti alla sorveglianza sanitaria”.