Illegittimo l’utilizzo di un sistema di rilevazione biometrica di presenza attraverso impronta digitale senza il consenso del lavoratore

Con sentenza n. 13873 del 19 maggio 2023, la Corte di Cassazione ha stabilito che è necessario il consenso dell’interessato per l’utilizzo del sistema di rilevazione biometrica per il controllo dell’accesso ai luoghi di lavoro.
Trattandosi di un sistema basato sulla cattura di informazioni geometriche della mano del dipendente, è necessario che il lavoratore ne sia informato e esprimi il suo consenso.
I giudici di legittimità hanno chiarito che il consenso fornito dai lavoratori per trattamenti “aggiuntivi” rispetto a quelli strettamente necessari per la gestione del rapporto di lavoro non può costituire una base giuridica valida per legittimare il ricorso a tale strumento. Ciò dipende dalla posizione di debolezza contrattuale in cui si trova il dipendente rispetto al datore di lavoro.
La Suprema Corte ha pertanto rigettato il ricorso proposto da un’azienda avverso la decisione della Corte di merito che, aveva ritenuto la non legittimità dell’utilizzo del sistema di rilevazione biometrica per il controllo dell’entrata e dell’uscita dal luogo di lavoro senza il consenso da parte del dipendente, considerando che l’utilizzo di sistemi biometrici rientra tra i trattamenti che presentano dei rischi specifici per i diritti, le libertà fondamentali e la dignità dell’interessato.