Nullità del trasferimento del dipendente a seguito della dichiarazione di illegittimità della cessione del ramo aziendale

Con ordinanza n. 13655 del 18 maggio 2023, la Corte di Cassazione ha dichiarato nullo il trasferimento di un dipendente a seguito della sua dichiarazione di illegittimità della cessione del ramo di azienda, con conseguente necessità di reintegrazione del lavoratore presso la cedente, mantenendo le stesse mansioni.

Secondo i Giudici di legittimità, il reinserimento nell’attività lavorativa deve avvenire nel luogo precedente e nelle mansioni originarie, senza che il datore possa liberamente disporre il trasferimento del dipendente ad una diversa sede aziendale, salva la concreta dimostrazione delle effettive ragioni tecniche, organizzative e produttive giustificanti il provvedimento di trasferimento.