Il rifiuto illegittimo di assumere un lavoratore può essere risarcito purché sia provato il pregiudizio economico subito per ottenere il risarcimento

Con sentenza n. 4543 del 27 febbraio 2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo deve essere riconosciuto in relazione all’effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso.
Nel caso di specie la società, in palese violazione degli accordi sindacali sottoscritti, si era rifiutata di assumere una lavoratrice, che non si era presentata a lavoro per lo svolgimento di mansioni di movimentazione manuale di carichi da svolgere durante l’orario di lavoro notturno, essendo diventata madre da soli tre mesi. La lavoratrice aveva dunque agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, riconducibile alla mancata assunzione illecita.
I Giudici di legittimità hanno cassato la sentenza dei Giudici di Appello che aveva riconosciuto – in conseguenza dell’illiceità del comportamento datoriale – un danno in re ipsa da risarcire e hanno stabilito che, anche in tali ipotesi, il danneggiato deve dimostrare di aver subito un concreto pregiudizio economico, ai fini della determinazione quantitativa del danno, e che lo stesso sia riconducibile al debitore.