I permessi ex art. 33, l. n. 104/1992 sono utilizzati impropriamente solo se non vi è un nesso tra l’assenza dal lavoro e l’assistenza al disabile

Con sentenza n. 12032 del 19 giugno 2020, la Corte di Cassazione ha stabilito che, solo ove non vi sia un nesso causale tra l’assenza dal lavoro per fruizione dei permessi ex art. 33, l. n. 104/1992 e l’assistenza al disabile, si è in presenza di un uso improprio dei suddetti permessi o di un abuso del diritto ovvero di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro che genera la responsabilità del dipendente.
Nel caso di specie la Suprema Corte ha dichiarato nullo il licenziamento per giusta causa intimato alla lavoratrice, atteso che la relazione dell’agenzia investigativa, da cui era emerso che la dipendente non avesse effettivamente prestato assistenza alla madre disabile durante il periodo di fruizione dei suddetti permessi, aveva tuttavia fornito un quadro lacunoso riguardo alla condotta tenuta dalla donna, non potendo, così, ritenere dimostrato che la medesima avesse svolto attività incompatibili con la predetta assistenza.