Chiarimenti in ordine agli esoneri contributivi di cui al D.L. 104/2020

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 713 del 16 settembre 2020, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alle misure introdotte dal D.L. 104/2020 cd. Decreto Agosto.
In particolare, con riferimento all’art. 3 del succitato decreto, l’Ispettorato ha rammentato che i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che hanno già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli artt. da 19 a 22 quinquies del D.L. n. 18/2020, hanno diritto ad un esonero dal versamento contributivo, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020 per un numero di ore doppio rispetto a quello fruito a titolo di CIG. La suddetta possibilità viene riconosciuta anche ai datori di lavoro ammessi al trattamento di cassa integrazione ai sensi del D.L. n. 18/2020 e che abbiano fruito di periodi di cassa, anche parzialmente, dopo il 12 luglio.
Con riferimento invece all’art. 6 del D.L. 104/2020, l’Ispettorato del Lavoro ha precisato che, fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro che successivamente all’entrata in vigore del D.L. assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione.
L’Ispettorato ha poi dato particolare rilevanza ai contratti a termine di cui all’art. 8 del succitato decreto, fornendo un’interpretazione estensiva della suddetta disposizione per la quale è consentito fino al 31 dicembre 2020 ed in deroga all’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015, prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta e sempre nel rispetto del termine di durata massima di 24 mesi, senza necessità delle causali di cui all’art. 19, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 81/2015.
Inoltre, secondo l’Ispettorato, la suddetta disposizione consente altresì la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e, pertanto, laddove il rapporto sia stato già oggetto di quattro proroghe sarà comunque possibile prorogarne ulteriormente la durata per un periodo massimo di 12 mesi.
L’Ispettorato del lavoro, con riferimento infine all’art. 14 del D.L. 104/2020, ha richiamato la proroga del divieto di licenziamento per i datori di lavoro che non abbiamo integralmente fruito della cassa integrazione di cui all’art. 1 dello stesso Decreto ed ai datori di lavoro che non abbiamo integralmente fruito dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 del suddetto Decreto.
Viene altresì confermata l’esclusione del divieto per i licenziamenti per cambio appalto ed esclude altresì dal divieto i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, nei caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 c.c., ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.