Valutazione del rischio rumore

Con sentenza n. 28146 del 7 agosto 2006 la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che in caso di modifica produttiva che può influire in modo sostanziale sul rumore nei luoghi di lavoro, il datore deve aggiornare la valutazione del rumore nel termine di 180 giorni. Atteso che, con riferimento all’introduzione di una modifica produttiva, il legislatore non ha previsto il rispetto di un termine entro cui effettuare la, pur prevista, valutazione del rumore, il Giudice di legittimità ha ritenuto doversi applicarsi in via analogica quello stabilito dall’art. 40, comma 1, del D. Lgs. 15.8.1991 n. 277 – attraverso il rinvio operato all’art. 11, comma 6 – relativo alla valutazione da effettuarsi all’inizio dell’attività aziendale.