Va provata la particolare utilizzazione del pc da cui consegue la corresponsione di un’indennità di rischio

Con sentenza n. 22124 del 29 ottobre 2015, la Corte di Cassazione ha negato il riconoscimento dell’indennità giornaliera di rischio per l’uso del personal computer ad un addetto agli elaborati elettronici.
Nel caso di specie, i Giudici di legittimità hanno chiarito in particolare che l’indennità di rischio, non essendo un emolumento fisso corrisposto al dipendente, bensì un “compenso corrisposto “a giornata” ed “ad ora di adibizione” in relazione all’espletamento effettivo dell’attività lavorativa presupposta dal beneficio”, non spetta automaticamente al lavoratore, il quale è tenuto invece a dimostrare l’effettiva consistenza dell’utilizzazione del personal computer.