Legittimità del rifiuto del lavoratore alla reintegra presso una sede diversa da quella di precedente assegnazione

Con sentenza n. 22414 del 3 novembre 2015, la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo il licenziamento per assenza ingiustificata della lavoratrice che si era rifiutata di riprendere servizio presso una sede diversa rispetto a quella dove aveva svolto la prestazione lavorativa prima della reintegra disposta dall’Autorità giudiziaria a seguito di conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in sede giudiziale.

Nel caso di specie, i Giudici di legittimità hanno statuito che “l’ottemperanza del datore di lavoro all’ordine giudiziale di riammissione in servizio, a seguito di accertamento della nullità dell’apposizione di un termine al contratto di lavoro, implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento nell’attività lavorativa deve quindi avvenire nel luogo precedente e nelle mansioni originarie, a meno che il datore di lavoro non intenda disporre il trasferimento del lavoratore ad altra unità produttiva, e sempre che il mutamento della sede sia giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive, in mancanza delle quali è configurabile una condotta datoriale illecita, che giustifica la mancata ottemperanza a tale provvedimento da parte del lavoratore, sia in attuazione di un’eccezione di inadempimento ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile, sia sulla base del rilievo che gli atti nulli non producono effetti”.