Società a partecipazione pubblica e contributi

In tema di contribuzione previdenziale, la Suprema Corte con sentenza n. 25952 del 10 dicembre 2014, ha ribadito che le società a capitale misto ed in particolare le società per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l’esercizio di attività industriali, sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità, non potendo trovare applicazione l’esenzione stabilita per le imprese industriali degli enti pubblici, trattandosi di società di natura essenzialmente privata, finalizzate all’erogazione di servizi al pubblico in regime di concorrenza, nelle quali l’amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso strumenti di diritto privato e restando irrilevante la mera partecipazione, pur maggioritaria, da parte dell’ente pubblico, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario.