Preliminare tentativo di conciliazione e licenziamento per superamento del periodo di comporto

Con ordinanza n. 1805 dell’11 agosto 2014, il Tribunale di Castrovillari, nel rigettare il ricorso incardinato da un lavoratore ai sensi dell’art. 1, comma 48 della L. n. 92/2012, ha statuito la non obbligatorietà del preliminare tentativo di conciliazione presso la DTL nei casi di licenziamento per superamento del periodo di comporto come chiarito nella Circolare n. 3/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali secondo cui le violazioni delle disposizioni previste dall’art. 2110 c.c. trovano difatti “una specifica tutela nell’ambito del riformulato art. 18 della L. n. 300/1970.