La normativa sanzionatoria di cui alla Riforma Fornero si applica solo ai licenziamenti intimati dopo il 18 luglio 2012

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9098 del 22 aprile 2014 ha affermato il principio per cui la normativa sanzionatoria sostanziale sui licenziamenti prevista dalla L. n. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero) trova applicazione, pur in assenza di norme transitorie sul punto, solo per i licenziamenti intimati dopo la sua entrata in vigore. A sostegno di tale tesi, i Giudici di legittimità richiamano un proprio precedente in cui, con riferimento al problema dello jus superveniens nei giudizi pendenti avanti alla Corte di Cassazione, ne avevano escluso l’applicabilità (Cass. n. 10550/2013) e ribadiscono lo stesso principio con riferimento ai giudizi di merito.

“Ciò”, spiega, la Corte, “perché con la L. n. 92 cit. è stata introdotta una nuova complessa ed articolata disciplina dei licenziamenti che àncora le sanzioni irrogabili per effetto della accertata illegittimità del recesso a valutazioni  di fatto incompatibili non solo con il giudizio di legittimità, ma anche con una eventuale rimessione al giudice di merito che dovesse applicare uno dei possibili sistemi sanzionatori conseguenti alla qualificazione del fatto (giuridico) determinativo del provvedimento espulsivo“.

Infatti, il nuovo sistema prevede distinti regimi di tutela a seconda delle ragioni comportanti l’illegittimità del licenziamento con una evidente ricaduta sul sistema delle allegazioni e delle prove, non essendosi la novella limitata ad una modifica della sanzione irrogabile, ma avendola ricollegata ad una molteplicità di ipotesi di condotte giuridicamente rilevanti, tra loro diverse, e alle quali, vengono connesse tutele profondamente differenti: “Si tratta di un sistema unico che non incide sul solo apparato sanzionatorio ma impone un approccio diverso alla qualificazione giuridica dei fatti, incompatibile con una sua immediata applicazione ai processi in corso”.