Licenziamento per soppressione del posto di lavoro

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22696 del 24 ottobre 2014, ha affermato che è illegittimo il licenziamento del dipendente, comminato per soppressione del posto di lavoro, ove l’azienda datrice di lavoro continui ad operare nel settore presso cui era impiegato il lavoratore licenziato, utilizzando altro personale.

Infatti, dalla documentazione probatoria acquisita in giudizio, da una lato non era stato provato dalla stessa azienda il “costante peggioramento della situazione economica societaria” e la “sensibile diminuzione delle commesse” addotta a giustificazione della soppressione della posizione lavorativa; dall’altro, e soprattutto, era stato ampiamente dimostrato che la società, successivamente al licenziamento, aveva continuato ad operare attivamente nel settore in cui era impiegato il lavoratore licenziato.