Licenziamento collettivo e obbligatorietà della comunicazione alle associazioni di categoria

In tema di licenziamento collettivo, con sentenza n. 24025 del 23 ottobre 2013 , la Corte di Cassazione ha ritenuto che l’obbligo di effettuare la comunicazione ex art 4 L. 223/1991 alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative è previsto solo nel caso di “mancanza” delle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell’art 19 della Legge n. 300/1970. In caso contrario, la summenzionata comunicazione dovrà essere inviata alle rappresentanze sindacali costituite a norma dell’art 19 St. Lav. e a tutte le RSA presenti in azienda.