Con la sentenza n. 23799 del 20 novembre 2015, la Corte di Cassazione ha affermato che, in assenza di precise deroghe del CCNL di riferimento, il premio di fedeltà deve essere computato nella base del calcolo del TFR.
In particolare, ad avviso della Cassazione, il premio di fedeltà trova la propria fonte di riferimento nella protrazione dell’attività lavorativa per un certo tempo e, quindi, la sua corresponsione è collegata allo svolgimento del rapporto di lavoro, sicché possiede i requisiti di dipendenza dal rapporto stesso e di non occasionalità di cui all’art. 2120 c.c.; per tali motivi, quindi, esso ha natura retributiva e, quindi, va computato nel TFR.
Infatti, confermando quanto statuito dai giudizi di merito e riprendendo l’orientamento della giurisprudenza maggioritaria, la Cassazione, nel rigettare il ricorso avanzato dalla società secondo cui il premio doveva essere escluso dal calcolo del TFR poiché contraddistinto da uno scopo meramente gratificativo, ha precisato che, ai sensi dell’art. 2120 c.c., vanno esclusi dal suddetto calcolo solo i compensi sporadici ed occasionali, essendo tali le prestazioni collegate a ragioni aziendali del tutto eventuali, imprevedibili e fortuite.