Applicazione dell’art. 118, III° comma, del Codice degli Appalti

Con decreto del 26.2.2014, il Tribunale di Pavia è intervenuto in merito all’applicazione del meccanismo sanzionatorio previsto dall’art. 118, III° comma, del Codice degli Appalti, nel caso in cui l’affidatario sia oggetto di una procedura concorsuale (nella specie, si trattava di fallimento).


Ad avviso del Tribunale di Pavia, la ratio sottesa al blocco di pagamenti da parte della stazione appaltante in favore dell’affidatario che non abbia presentato le fatture quietanzate dei propri subappaltatori è da ricondurre all’esigenza di disincentivare il mancato pagamento dei subappaltatori. Tuttavia, come puntualmente argomentato dal giudice di merito il meccanismo previsto dall’art. 118, III° comma, del Codice degli Appalti, opera unicamente nella fisiologia delle dinamiche degli appalti (tra contraenti in bonis), in quanto – intervenuto il fallimento- vengono meno le ragioni di tutela del subappaltatore, il cui credito sarà soddisfatto secondo gli ordinari criteri di concorsualità previsti dalla legge fallimentare.