Applicazione dell’art. 118, III° comma bis, del Codice degli Appalti

Con decreto del 26.3.2014, il Tribunale di Ravenna ha statuito che, nel caso di affidatario sottoposto a concordato preventivo con continuità dell’attività di impresa, l’art. 118, III° comma bis, del Codice degli Appalti, sia applicabile esclusivamente per i crediti sorti successivamente all’apertura della procedura.

Al contrario, per i crediti dei subappaltatori sorti anteriormente all’apertura della procedura, qualora la stazione appaltante (quale delegataria di pagamento) intenda pagare direttamente i subappaltatori, sarà necessario che l’affidatario (quale delegante il pagamento) ottenga dal Tribunale la specifica autorizzazione prevista dall’art. 182 quinquies, IV° comma, L.F., in modo da scongiurare il rischio di eventuali alterazioni della par condicio creditorum.