La CGIL ha avanzato istanza di interpello al Mistero del Lavoro che si è espresso, con nota n. 31 del 22 dicembre 2015, riguardo l’applicabilità dell’indennità di disoccupazione prevista per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) in favore degli assegnisti di ricerca, dei dottorandi e dei titolari di borse di studio che svolgano attività presso le Università e negli Enti di ricerca.
Considerato che la disciplina in materia di assegni di ricerca prevista dall’art. 22, L. n. 240/2010, attribuisce alle tipologie contrattuali di cui sopra una forte connotazione formativa e non definisce in alcun modo le modalità di effettuazione dell’attività di ricerca, il Ministero ha ritenuto che non vi sia alcuna possibilità di sovrapposizione con la diversa disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa cui lo strumento di sostegno è effettivamente destinato.
In considerazione di quanto sopra, pur sussistendo l’obbligo per assegnisti di ricerca, dottorandi e titolari di borse di studio di iscriversi alla Gestione separata INPS al pari dei CO.CO.CO, non è stato ritenuto che questa similarità di natura previdenziale sia sufficiente a sostenere un’interpretazione estensiva dell’ambito di applicazione sancito dall’art. 15, D.lgs. n. n. 22/2015 (recante appunto la disciplina dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa).