Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 3 del 1° febbraio 2016, ha fornito chiarimenti sulle previsioni di cui agli artt. 2 e 54 del D.Lgs. n. 81/2015, rispettivamente in materia di collaborazioni coordinate dal committente e di stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, e dei soggetti titolari di partita iva. In particolare, in ordine alle succitate collaborazioni, è stato precisato che “ogniqualvolta il collaboratore operi all’interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente, si considerano avverate le condizioni di cui all’art. 2, comma 1, sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali. In ordine alle citate condizioni, che devono ricorrere congiuntamente, si precisa che per “prestazioni di lavoro esclusivamente personali” si intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti; le stesse devono essere inoltre “continuative”, ossia ripetersi in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità e, come già indicato, organizzate dal committente quantomeno con riferimento “ai tempi e al luogo di lavoro””.
Per l’effetto, in presenza di simili presupposti di fatto, troverà applicazione in favore del lavoratore interessato “qualsivoglia istituto, legale o contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi ecc.), normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato. In altri termini il Legislatore, rispetto alle fattispecie indicate dall’art. 2, comma 1, in esame, ha inteso far derivare le medesime conseguenze legate ad una riqualificazione del rapporto, semplificando di fatto l’attività del personale ispettivo che, in tali ipotesi, potrà limitarsi ad accertare la sussistenza di una etero-organizzazione”.