Conoscenza casuale del licenziamento prima della presentazione delle giustificazioni

Con sentenza n. 8136 del 29 marzo 2017, la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo il quale, essendo il licenziamento  un atto unilaterale recettizio ai sensi degli art. 1334 e 1335 cc, esso produce i propri effetti  solamente allorquando giunga all’indirizzo del destinatario: non rileva, pertanto, il momento in cui il datore di lavoro abbia maturato la decisione di licenziare il dipendente, bensì il provvedimento  con il quale tale volontà viene esternata. Nel caso di  specie, la Corte di legittimità ha ritenuto che, ai fini del perfezionamento dell’atto di recesso datoriale, ciò che rileva è l’intimazione del licenziamento mediante lettera all’indirizzo del destinatario risultando irrilevante, invece, la circostanza per la quale il lavoratore sia venuto casualmente a conoscenza dell’intento del datore di lavoro di licenziarlo, prima che quest’ultimo avesse esaminato le giustificazioni offerte dal dipendente medesimo.