Comunicazione di infortunio in via telematica all’INAIL ex art. 3, co. 3-bis d.l. 244/2016 convertito con modificazioni dalla l. 19/2017

L’INAIL con circolare n. 42 del 12 ottobre 2017, ha fornito le prime indicazioni operative per permettere ai datori di lavoro (compresi i datori privati di lavoratori assicurati presso altri Enti o con polizze private nonché i loro intermediari) di rispettare l’obbligo, previsto dal 12 ottobre 2017, di comunicare in via telematica all’INAIL, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
In particolare, nella circolare vengono indicate le modalità di trasmissione della comunicazione al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), le esclusioni e le sanzioni ed inoltre viene chiarito che, per gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza superiore a tre giorni, continua a permanere l’obbligo della denuncia di infortunio, così come previsto dall’articolo 53 del DPR n. 1124/1965 e successive modificazioni.