Cessione di ramo d’azienda e garanzia del mantenimento del posto di lavoro

Con sentenza del 2 maggio 2006 n. 10108, la Suprema Corte ha escluso che, nelle fattispecie di cessione di ramo d’azienda, la validità della cessione medesima sia condizionata “alla prognosi favorevole alla continuazione dell’attività produttiva e, di conseguenza, all’onere del cedente di verificare le capacità e potenzialità imprenditoriali del cessionario”. Chiariscono, infatti, i Giudici di legittimità, che la dismissione dell’azienda è un diritto garantito dall’art. 41 della Costituzione, non esistendo nel nostro ordinamento un diritto al mantenimento del posto di lavoro, essendo costituzionalmente garantito il solo diritto a non subire un licenziamento arbitrario.