Permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della L. 104/1992, riconosciuti a più lavoratori dipendenti per l’assistenza alla medesima persona in condizione di disabilità

L’INPS, con circolare n. 100 del 18 settembre 2026, ha fornito alcuni chiarimenti in ordine al superamento del limite complessivo di tre giorni mensili di permesso o di contestuale fruizione degli stessi previsto dall’art.  33, comma 3, L. 104/1992 per l’assistenza alla medesima persona in condizione di disabilità da parte di più lavoratori dipendenti.

Il D.Lgs. 105/2022, infatti, nel riformulare il comma 3 dell’articolo 33 della legge n. 104/1992, ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”, in base al quale la fruizione dei giorni di permesso, previsti dal medesimo comma, non poteva essere autorizzata a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona in condizione di disabilità di cui all’articolo 3, comma 3, della succitata legge.

L’Istituto previdenziale ha chiarito che, ferma restando la fruizione in via alternativa tra gli aventi diritto e la necessaria pianificazione congiunta per la gestione dell’assistenza alla persona con disabilità, l’eventuale superamento del limite complessivo di tre giorni, si configura come una violazione di legge e determina l’obbligo di effettuare il relativo recupero da parte dell’Istituto.

Conseguentemente, nel caso in cui sia accertato il superamento del limite massimo mensile di tre giorni tra tutti gli aventi diritto per l’assistenza alla medesima persona, si deve procedere al recupero dell’indebito a carico del lavoratore dipendente che ha fruito dei giorni e/o delle ore in eccesso, rispetto ai limiti normativamente previsti, ad avvenuto esaurimento del diritto da parte di un altro familiare.