SOTTOSCRITTO OGGI 14 MARZO 2020 IL “PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO”

Oggi 14 marzo 2020, in attuazione dell’art. 1, n. 9 DPCM 11.3.2020, è stato sottoscritto tra le Organizzazioni datoriali e sindacali il Protocollo di sicurezza “anticontagio” nei luoghi di lavoro (v. allegato).
Obiettivo del Protocollo è quello di fornire indicazioni operative aventi lo scopo di incrementare l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento dell’epidemia, non solo in attuazione delle disposizioni del legislatore, ma anche in ossequio alle indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Il Protocollo raccomanda preliminarmente, ancora una volta, il massimo utilizzo del lavoro agile (smart-working); l’incentivazione all’uso di ferie e congedi retribuiti nonché di altri eventuali strumenti previsti dalla contrattazione collettiva di settore; la sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; la predisposizione di specifici protocolli di sicurezza anticontagio e, ove non fosse possibile il rispetto della misura interpersonale di un metro, l’adozione di strumenti di protezione individuale; è altresì raccomandata l’incentivazione di operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, la limitazione al massimo di spostamenti all’interno dei siti produttivi e, inoltre, l’accesso contingentato a spazi comuni.
Le parti sociali hanno, inoltre, precisato che verranno favorite intese in tal senso tra le Organizzazioni datoriali e sindacali.
Il primo tra tutti gli aspetti affrontati nel dettaglio dal Protocollo è quello dell’informazione, per cui sarà compito dell’azienda, individuando le modalità più idonee, informare i propri dipendenti e chiunque entri nei locali aziendali, circa il contenuto delle disposizioni emesse dall’Autorità. Di particolare rilievo nell’ambito informativo sono gli obblighi posti a carico del lavoratore circa il proprio stato di salute, attraverso la comunicazione all’azienda di eventuali stati febbrili o altri sintomi influenzali, con obbligo di permanenza presso il proprio domicilio e comunicazioni al medico di famiglia e all’Autorità sanitaria. Ovviamente medesimi obblighi sono previsti anche nel caso in cui lo stato influenzale o febbrile insorga durante la prestazione lavorativa.
Altrettanto importante è la parte relativa alle modalità di ingresso in azienda. Viene infatti espressamente previsto che il personale, prima dell’accesso presso il proprio posto di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea, aspetto questo che era stato oggetto di numerose richieste di fattibilità da parte dei datori di lavoro. In tali casi, andranno rispettate specifiche previsioni a tutela della privacy, sintetizzate in nota nello stesso Protocollo.
Viene poi disciplinata nel dettaglio anche la modalità di accesso in azienda dei fornitori esterni al fine di ridurre occasioni di contatto con i dipendenti.
Il Protocollo sottolinea, quindi, la necessità non solo di pulizie giornaliere, ma di sanificazione periodica dei locali con particolare riferimento alle postazioni di lavoro e alle aree di svago, anche in base alle indicazioni del  Ministero della Salute. Si invitano, quindi, i singoli dipendenti ad adottare le necessarie precauzioni igieniche, soprattutto il lavaggio delle mani, dovendo l’azienda mettere a disposizione detergenti idonei.
Si ribadisce, altresì, la necessità dell’uso di dispositivi di protezione individuale, sia pure con le note difficoltà di reperimento in commercio di taluni di essi (mascherine) e ciò, soprattutto nei casi in cui l’organizzazione del lavoro non consenta il rispetto della distanza interpersonale di un metro.
Quanto alla gestione degli spazi comuni, ossia mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande, ecc., viene disposto, non solo il contingentamento delle presenze, ma la necessità di ventilazione continua dei locali e la riduzione dei tempi di sosta in tali spazi, sempre con il mantenimento della nota distanza di sicurezza.
Particolare attenzione viene data all’organizzazione e sanificazione degli spogliatoi al fine di garantire idonee condizioni igieniche sanitarie agli indumenti.
Il Protocollo ribadisce, quindi, l’opportunità di favorire intese con le rappresentanze sindacali aziendali aventi ad oggetto chiusura di reparti diversi dalla produzione, l’incentivazione dello smart-working e comunque di ogni forma di lavoro a distanza (naturalmente ove prevista dalla contrattazione collettiva di settore). Dette intese potranno avere, altresì, ad oggetto la rimodulazione dei livelli produttivi, e la previsione di piani di turnazione aventi la finalità di diminuire al massimo i contatti e creare gruppi autonomi e distinti di lavoratori. Resta ferma la raccomandazione dell’utilizzo degli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol e banca ore) finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione. A ciò si aggiunge, come fatto finora, l’utilizzazione delle ferie arretrate non fruite, ed infine, la sospensione o annullamento delle trasferte.
Anche per i generali orari di ingresso e di uscita, devono essere favorite modalità di scaglionamento che evitino il più possibile contatti in zone comuni (ingressi, spogliatoi) garantendo la presenza di detergenti adeguatamente segnalati.
Nella medesima logica si raccomanda la limitazione degli spostamenti infra aziendali, e il divieto di riunioni da tenersi solo in casi di estrema necessità ed urgenza con garanzia di distanziamento interpersonale e adeguata pulizia/areazione dei locali.
Il Protocollo sottolinea ancora l’assoluta necessità di mantenere adeguata sorveglianza sanitaria, rispettando le indicazioni del Ministero della Salute, privilegiando visite preventive, visite a richiesta e visite da rientro da malattia. È posta in evidenza, altresì, l’importanza del Medico competente che collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST, anche segnalando all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse di dipendenti in modo di consentire di provvedere alla tutela del lavoratore nel rispetto della privacy.
Il Protocollo prevede, infine, la costituzione in azienda di un apposito Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole protocollari che contempla la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

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