SOTTOSCRITTO IL PROTOCOLLO CONDIVISO DI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEI LUOGHI DI LAVORO

In data 30 giugno 2022, su invito del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute, è stato sottoscritto, con decorrenza dal 1 luglio 2022 fino al 31 ottobre 2022, il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, il quale aggiorna, in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica, le misure di sicurezza volte a prevenire il rischio di contagio nei luoghi di lavoro del settore privato, già contenute nei Protocolli condivisi del 14 marzo 2020, del 24 aprile 2020 e del 6 aprile 2021 (si vedano le flash news del 14 marzo 2020, del 24 aprile 2020 e dell’8 aprile 2021).

Le disposizioni presenti nel Protocollo confermano che il virus da Covid-19 rappresenta un rischio biologico generico e chiariscono quali siano le misure di prevenzione da continuare ad adottare nei luoghi di lavoro per garantirne la salubrità e la sicurezza.

Ed invero, le predette misure si riferiscono, nel complesso, alle informazioni relative al rischio di contagio da Covid-19, che il datore di lavoro ha l’onere di comunicare ai propri dipendenti e a chiunque entri all’interno del luogo di lavoro, alle modalità di ingresso e di uscita del personale, alle precauzioni igieniche da adottare, alla sorveglianza sanitaria, alla pulizia e alla sanificazione dei locali, nonché alla gestione degli appalti e degli spazi comuni.

Con riferimento a tali ultimi aspetti, si evidenzia che, in materia di appalti, l’azienda committente è tenuta a fornire all’impresa appaltatrice un’informativa completa del Protocollo aziendale, nonché a vigilare sul rispetto dello stesso da parte dei propri dipendenti e di quelli di aziende terze. Inoltre, viene stabilito che, nell’ipotesi di positività al tampone da Covid-19 di un dipendente dell’appaltatore, quest’ultimo abbia l’obbligo di darne immediata comunicazione all’azienda committente, per il tramite del Medico Competente (MC), qualora presente.

Quanto alla gestione degli spazi comuni, comprese le mense aziendali, viene previsto un accesso contingentato del personale, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno degli stessi spazi, garantendone una sanificazione periodica, nonché una pulizia giornaliera.

Tra le altre novità adottate nel Protocollo, si segnala, altresì, una forte raccomandazione all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale “FFP2” all’interno dei luoghi di lavoro che, seppur attualmente obbligatori solamente in alcuni settori, quali, a titolo esemplificativo, quello dei trasporti e della sanità, permangono un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori, in particolar modo negli ambienti chiusi e condivisi da più persone o aperti al pubblico, ovvero in quelli in cui non sia possibile il distanziamento interpersonale.

Inoltre, viene precisato che il datore di lavoro, su indicazione del Medico Competente (MC) e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nell’ipotesi di specifiche mansioni e dei già menzionati contesti lavorativi, ha la facoltà di imporre l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale “FFP2” a particolari gruppi di lavoratori, con specifico riguardo ai soggetti fragili.

Il Protocollo fornisce, inoltre, indicazioni in materia di “smart working”, evidenziando come, pur essendo venuto meno lo stato di emergenza pandemica, il lavoro agile continui a rappresentare uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19.

L’auspicio, manifestato dalle Parti sociali, è quello che venga ulteriormente prorogata la possibilità di ricorrere al lavoro agile “emergenziale”, con le modalità semplificate di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), come convertito nella L. n. 77/2020, soprattutto con riferimento ai soggetti fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia, per i quali il Protocollo prevede l’adozione di specifiche misure prevenzionali ed organizzative da parte del datore di lavoro, previo parere del Medico Competente (MC), nonché la richiesta di proroga, fino al 31 dicembre 2022, della disciplina prevista a tutela della loro condizione.

Da ultimo, si segnala la costituzione, all’interno delle aziende, dei Comitati per l’applicazione e la verifica delle regole di prevenzione contenute nel Protocollo, con la partecipazione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) e del Rappresentante dei Lavori per la Sicurezza (RLS), ovvero, in caso di loro assenza, di appositi comitati, costituiti a livello territoriale o settoriale, e di altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del virus da Covid-19.

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