Sottoscritto il primo CCNL per i “riders” da AssoDelivery e UGL

In data 15 settembre 2020, l’AssoDelivery e l’UGL hanno sottoscritto il Contratto collettivo nazionale per la disciplina dell’attività di consegna di beni per conto altrui svolta da lavoratori autonomi, c.d. riders.
Il Contratto si applicherà, fermi restando ulteriori interventi, a decorrere dal 3 novembre 2020 alle aziende facenti parte di AssoDelivery e potrà essere applicato anche alle società che aderiranno alla medesima associazione, o alle aziende che inseriranno un riferimento al presente CCNL nel contratto individuale.
L’accordo, composto da 32 articoli, regolamenta per la prima volta specifici aspetti dell’attività dei “riders” che viene qualificata come attività di lavoro autonomo, escludendosi qualsivoglia vincolo di subordinazione.
In particolare, l’art. 11 garantisce un compenso minimo (pari a 10 euro l’ora determinato sulla base del tempo stimato per l’effettuazione delle consegne che potrà essere ricalcolato nel caso in cui il tempo stimato dalla Piattaforma risulti inferiore ad un’ora), in aggiunta al quale è previsto il riconoscimento degli incrementi del 10%, 15% o 20% in base all’orario (i.e. orario notturno), al giorno (i.e. festività) o alle condizioni meteorologiche in cui è svolta l’attività.
Si rivela peculiare il sistema premiale di cui all’art. 13 in base al quale se il “rider” raggiunge, in ciascun anno solare, “2.000 consegne e multipli di duemila per ogni singola Piattaforma” beneficia di un premio “una tantum” pari a 600,00 euro fino ad un massimo di 1.500 euro per ogni Piattaforma.
Sul versante della sicurezza, l’accordo prevede che la Piattaforma si impegni a mettere a disposizione del “rider”: i) almeno un indumento ad alta visibilità; ii) un casco per i “rider” che svolgono consegne con la propria bicicletta; iii) i dispositivi di protezione individuale.
A ciò si aggiunga che il “rider” ha diritto all’assicurazione INAIL, come previsto dall’art. 47-septies del d.lgs. n. 81/2015, alla copertura assicurativa contro danni a cose o a persone prodotti in occasione dell’esecuzione della prestazione lavorativa, all’applicazione del d.lgs. n. 81/2008 (T.U. sicurezza sul lavoro) nonché alla consegna dell’informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Infine, le Piattaforme si fanno carico delle spese relative a percorsi di formazione “in materia di sicurezza stradale e trasporto e conservazione degli alimenti tramite piattaforma e-learning”.
Tuttavia, l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota del 17 settembre 2020, ha già espresso diversi rilievi critici su alcuni punti dell’accordo, evidenziando in particolare che, l’art. 47-quater del d.lgs. n. 81/2015 demanda espressamente ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale la determinazione del compenso dei “riders”, non rilevando, quindi, solo il possesso del “criterio della maggiore rappresentatività storica della organizzazione stipulante” essendo necessario anche “il requisito selettivo costituito dal parametro comparativo su base nazionale”. Inoltre, è lo stesso art. 47-quater del d.lgs. n. 81/2015 a stabilire che tali contratti devono essere sottoscritti “dalle” organizzazioni sindacali, ed infatti la sottoscrizione del Contratto da parte della sola UGL “non sembrerebbe prima facie idonea a soddisfare il requisito di cui sopra”. Conclude sul punto, precisando che sarà decisivo l’accertamento del requisito soggettivo previsto dal legislatore.
Oltre al dubbio profilo della legittimazione a stipulare il contratto collettivo, il Ministero si è soffermato anche sulla legittimità della disposizione collettiva relativa al compenso che non garantisce un minimo orario, come richiesto espressamente dall’art. 47-quater, secondo comma, d.lgs. n. 81/2015 prevedendo, di contro, “un compenso parametrato sulla base delle consegne effettuabili nel tempo unilateralmente stimato dalla piattaforma”.
Infine, per effetto dell’art. 7 il “rider” è qualificato come lavoratore autonomo ma, il Ministero ha censurato tale operazione di qualificazione della fattispecie, essendo la stessa preclusa all’autonomia collettiva e riservata al giudice e non potendosi comunque escludere che detti lavoratori possano svolgere attività di natura subordinata.
Il Contratto è stato oggetto di contestazione oltre che dal Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, anche dalla Cigl, Cisl e Uil.

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Avv. Cristina Petrucci, Dott.ssa Sofia Cortesi