SMART WORKING: ACCORDO INDIVIDUALE E COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA A DECORRERE DAL 1° SETTEMBRE 2022

Con Decreto n. 149 del 22 agosto 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione dell’art. 23, comma 1, della Legge n. 81/2017, recante “Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”, come modificato dall’art. 41-bis del D.L. n. 73/2022 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2022, al fine di semplificare e razionalizzare gli obblighi di comunicazione relativi al lavoro agile, ha fornito il modello concernente le informazioni relative all’accordo di lavoro agile di cui all’allegato 1 del Decreto.

Più precisamente, con la riformulazione della suddetta norma viene meno, a decorrere dal 1° settembre 2022, il precedente obbligo di comunicazione dell’accordo individuale, in quanto il datore di lavoro dovrà comunicare in via telematica al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali unicamente i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.

In caso di mancata comunicazione o di comunicazione effettuata con modalità difformi da quanto previsto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

Si rammenta, inoltre, che con la conversione in Legge del c.d. “Decreto Semplificazioni” il Legislatore non ha prorogato ulteriormente la possibilità di ricorrere allo “smart working” con modalità semplificate (art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020), utilizzato durante il periodo di emergenza sanitaria Covid-19.
Pertanto, a decorrere dal 1° settembre 2022, sarà possibile ricorrere allo smart working nel settore privato solo previa sottoscrizione di un accordo individuale tra le parti, come previsto dalla L. n. 81/2017, che dovrà essere formalizzato all’atto dell’assunzione o in un momento successivo, ma prima dell’inizio del lavoro agile.

Il suddetto Decreto prevede, altresì, che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 19, comma 1, della Legge n. 81/2017, il datore di lavoro deve conservare l’accordo individuale per un periodo di cinque anni dalla sottoscrizione.

Le disposizioni del Decreto si applicano agli accordi individuali stipulati o modificati a decorrere dalla data del 1° settembre 2022. Restano pertanto valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente.

Da ultimo, si segnala che, il Decreto Legge n. 115 del 9 agosto 2022 (c.d. “Decreto Aiuti-bis”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” non ha previsto la proroga del diritto di ricorrere allo smart working per i lavoratori “fragili” e per i genitori con figli di età inferiore ai 14 anni, scaduto in data 31 luglio u.s., i quali dovranno tornare a svolgere la propria prestazione lavorativa in presenza o stipulare accordi individuali con le aziende per lavorare in modalità agile.

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