SCATTA IL “BLOCCO” IN CASO DI LICENZIAMENTI INTIMATI DALLA SOCIETÀ A PIÙ DIRIGENTI NELLO STESSO PERIODO E SULLA BASE DELLE MEDESIME MOTIVAZIONI

Con ordinanza del 2 luglio 2021, il Tribunale di Milano ha affermato che i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo intimati a sei dirigenti dalla stessa società, nello stesso periodo e sulla base delle medesime motivazioni (nella specie, soppressione dei ruoli ai quali i dirigenti erano addetti), integrano la fattispecie di licenziamento collettivo e sono, quindi, nulli per violazione del divieto normativo vigente durante la pandemia da Covid 19 (art. 46 D.L. n. 18/2020 e smi).

Il Giudice milanese ricorda che, in base all’art. 24, primo comma della L. 223/1991 nella versione attualmente vigente, le disposizioni di cui all’art. 4, commi da 2 a 12 e 15 – bis e, all’art. 5, commi da 1 a 5 della L. 223/1991, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti, compresi i dirigenti e che non è idonea ad impedire l’integrazione della fattispecie di licenziamento collettivo la circostanza (verificatasi nel caso oggetto di scrutinio) che quattro dei sei licenziamenti intimati siano stati successivamente revocati, richiamando a supporto la giurisprudenza espressasi sul punto.  

Pertanto, dal carattere imperativo e di ordine pubblico della disciplina del blocco dei licenziamenti collettivi imposto dalla normativa emergenziale, consegue, secondo il Tribunale di Milano, che la violazione del relativo divieto comporti la nullità dei licenziamenti (configurati come collettivi) adottati in contrasto con la predetta regola e, quindi, l’applicazione della sanzione ripristinatoria di cui all’art. 18, 1^ comma, L. 300/1970, derivando la nullità espressamente dall’art. 1418 c.c., applicabile anche ai licenziamenti in forza del richiamo di cui all’art. 1324 c.c.. Tale provvedimento si innesta nella più ampia e tormentata vicenda del “blocco” dei licenziamenti riguardanti i dirigenti durante il periodo pandemico (si vedano le news del 5 marzo 2021 e del 22 aprile 2021).

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