Il tetto retributivo dei manager pubblici

Con il comunicato stampa n. 81 del 28 marzo 2014, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato che, da domani 1 aprile 2014, entrerà in vigore il decreto ministeriale del 24 dicembre 2013 n. 166 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2014, n. 63 relativo ai limiti dei compensi per gli amministratori con deleghe delle società non quotate controllate dal Ministero dell’Economia ai sensi dell’art. 2359, primo comma c.c.

In base al decreto ministeriale, i suddetti limiti si riferiscono agli emolumenti riconosciuti in qualsiasi forma per il rapporto di amministrazione ai sensi del terzo comma dell’art. 2359 c.c., compresi eventuali benefici non monetari, suscettibili di valutazione economica. L’importo massimo complessivo degli emolumenti da corrispondere è determinato con riferimento al trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione che per l’anno 2014 è stato determinato in 311.658,53 euro lordi. Pertanto, i compensi degli amministratori delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ad eccezione delle società che emettono strumenti finanziari quotati sui mercati regolamentati e delle loro controllate, a partire dal 1 aprile 2014 dovranno rispettare tali limiti.

Si ricorda che, in base all’art. 2 del decreto, le società controllate dal Mef sono classificate in fasce di complessità sulla base di precisi parametri che riguardano il valore della produzione, gli investimenti e il numero dei dipendenti. Per ciascuna fascia è fissato un limite retributivo per il trattamento economico degli amministratori. In particolare:

  1. prima fascia, il tetto e’ pari al 100% del trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione;
  2. seconda fascia, il tetto e’ pari all’80% del trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione;
  3. terza fascia, il tetto è pari al 50% del trattamento economico del Primo Presidente della Corte di Cassazione.

Per quanto riguarda le società che emettono strumenti finanziari quotati sui mercati regolamentati e delle loro controllate, nel Comunicato, il Ministero ricorda che, con  decreto legge n. 69/2013 (cd. “decreto fare” conv. con legge n. 98/2013), per esse il Governo ha introdotto l’obbligo di determinare – in occasione dei rinnovi degli organi consiliari – per gli amministratori con deleghe compensi inferiori almeno del 25% rispetto a quelli deliberati per gli amministratori con deleghe in scadenza.