ENTRATO IN VIGORE IL D.L. N. 83/2020 CHE DISPONE LA POSSIBILITÀ DI PROROGARE L’UTILIZZO DELLO “SMART WORKING” SENZA ACCORDO CON IL LAVORATORE

E’ stato emanato ed è entrato in vigore, in data 30 luglio 2020, il D.L. n. 83/2020 intitolato “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” con cui è stata disposta la proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020 che, quindi, va a sostituire la precedente data del 31 luglio 2020.
Nel più generale ambito di detta proroga rientra anche l’utilizzo del lavoro agile. Infatti, l’art. 1, terzo comma del D.L. in questione, dispone che i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1 al Decreto (tra cui appunto rientra, al n. 32, l’art. 90 del D.L. n. 34/2020, c.d. “Rilancio”, convertito con L. n. 77/2020, che disciplina anche lo “smart working” in modalità semplificata, ossia senza previo accordo con il lavoratore) sono prorogati al 15 ottobre 2020.
Pertanto, è confermato che, anche successivamente al 31 luglio 2020, le aziende potranno continuare ad utilizzare la procedura semplificata dello “smart working” senza la necessità di formalizzare, in deroga all’art. 19 primo comma, della L. 81/2017, un apposito accordo individuale con il dipendente.
Va precisato, tuttavia, che per quanto riguarda i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di anni 14 di cui all’art. 90, comma 1, primo periodo – che hanno il diritto, a determinate condizioni, a svolgere la prestazione in modalità agile – il Decreto Legge limita la proroga solo fino al 14 settembre 2020.

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