CIRCOLARE N. 3/2016: CHIARIMENTI IN MATERIA DI DISTACCO TRANSNAZIONALE

Con la recente circolare n. 3 del 22 dicembre 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito le indicazioni operative per l’invio e la compilazione del modello telematico UNI_DISTACCO_UE che deve essere inviato dalle imprese straniere che intendano distaccare lavoratori in Italia, secondo le modalità indicate dal Decreto Ministeriale del 10 agosto 2016. Facendo un piccolo passo indietro, si ricorda che il D.Lgs. n. 136/2016 relativo al distacco transnazionale di lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, emanato in attuazione della Direttiva 2014/67/UE ed entrato in vigore il 22 luglio 2016, ha espressamente abrogato il D. Lgs. n. 72/2000 e ha introdotto principalmente una serie di adempimenti amministrativi a carico delle imprese straniere che intendano distaccare lavoratori in Italia nell’ambito della predetta prestazione transnazionale. In particolare, in base al D. Lgs. n. 136 cit., sussiste l’obbligo per le imprese distaccanti di effettuare la comunicazione preventiva di distacco del personale impiegato in Italia entro le ore 24 del giorno antecedente all’inizio del distacco secondo le modalità definite da un Decreto Ministeriale (art. 10), emesso in data 10 agosto 2016 ed entrato in vigore il 26 dicembre 2016, ossia il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale avvenuta il 27 ottobre 2016.
Tale obbligo di comunicazione si applica sia nei confronti delle imprese di un altro Stato membro, sia nei confronti delle imprese di Stati terzi/extra UE, ovvero nei confronti di agenzie di somministrazione di un altro Stato membro.
Pertanto, a partire dal 26 dicembre 2016 l’azienda straniera “distaccante” ha l’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva di distacco del personale che intende impiegare in Italia.
In particolare, nella circolare n. 3/2016 viene precisato che la comunicazione preventiva debba contenere una serie di informazioni, quali i dati identificativi del prestatore di servizi/impresa distaccante, la generalità dei lavoratori distaccati, la durata del distacco: data di inizio e data della fine, la sede del distacco, ossia il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, i dati identificativi del soggetto distaccatario, la tipologia di servizi che giustificano il distacco e il settore merceologico del soggetto distaccatario, le generalità e il domicilio eletto del referente elettivamente domiciliato in Italia ed incaricato di inviare e ricevere atti e documenti, ed infine, le generalità del referente con poteri di rappresentanza.
Al fine di assolvere correttamente alla trasmissione della comunicazione, la circolare prevede che l’azienda distaccante dovrà acquisire apposite credenziali di accesso al sistema disponibile sul portale istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso una preventiva registrazione da effettuarsi inserendo i dati identificativi richiesti dal sistema stesso. Sempre in base alla circolare, al fine di contenere al massimo gli adempimenti in capo alle aziende distaccanti, la comunicazione preventiva di distacco, può essere unica per tutti i lavoratori coinvolti nel distacco, anche laddove la durata e il luogo di lavoro siano diversi. La circolare in esame prevede, infine, che la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all’art. 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato. Si evidenzia che la circolare è indirizzata anche al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per ogni valutazione circa l’opportunità di inviare la stessa sia ai Consolati che alle Ambasciate estere aventi sede in Italia, nonché alle Ambasciate italiane presenti in Europa e nei Paesi extraUE.
Cristina Petrucci

Circolare n. 3 2016